Art. 91 Decadenza dell'attestazione di qualificazione 1. Qualora la SOA o l'Autorita' dispongano la decadenza dell'attestazione di qualificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 40 del codice ovvero ai sensi dell'articolo 50 del codice, l'Autorita', direttamente o previa segnalazione da parte della SOA, provvede a darne pubblicita' nel casellario informatico di cui all'articolo 8. 2. Durante l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti verificano, attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 8, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'articolo 135, comma 1-bis, del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8.
Note all'art. 91 - Per il testo dell'art. 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 60. - Per il testo dell'art. 50 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 69. - Il testo dell'art. 135, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O., e' il seguente: “1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.” - Il testo dell'art. 118, comma 8, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo' essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'.”