Art. 62 
 
 
                   Registri dell'ufficio consolare 
 
  1.  Presso  gli  uffici  consolari  e'  tenuto  un  unico  archivio
informatico in cui sono registrati e conservati tutti  gli  atti  ivi
formati riguardanti la cittadinanza, la nascita,  i  matrimoni  e  la
morte.  Fino  all'entrata   in   funzione   del   predetto   archivio
informatico, continuano ad essere tenuti i seguenti registri: 
  a) degli atti di nascita; 
  b) degli atti di matrimonio; 
  c) degli atti di cittadinanza; 
  d) degli atti di morte. 
  2. Sono, altresi', tenuti presso gli uffici  consolari  i  seguenti
registri: 
  a) dei passaporti; 
  b) del protocollo in arrivo e in partenza; 
  c) delle operazioni in materia di servizio militare. 
  3. Se  l'ufficio  consolare  rilascia  le  carte  di  identita'  e'
istituito il relativo registro. 
  4. Presso gli uffici consolari  che  esercitano  funzioni  relative
alla navigazione marittima ed aerea, sono tenuti i registri  previsti
dalla legislazione nazionale in materia. 
  5. I registri di stato civile e il repertorio degli  atti  notarili
sono tenuti in conformita' alle disposizioni  generali  ed  a  quelle
speciali impartite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con
quelli dell'interno e della giustizia,  tenuto  conto  delle  diverse
situazioni locali. In assenza di dette disposizioni o per quanto esse
non  dispongano  e'  fatto  ricorso,  per  quanto   possibile,   alle
disposizioni legislative e regolamentari stabilite per gli uffici  di
stato civile in Italia ed a quelle sul notariato. 
  6. Per quanto concerne  gli  altri  registri,  il  Ministero  degli
affari  esteri,  d'intesa  con  gli  altri  Ministeri   eventualmente
interessati, impartisce le disposizioni generali e  quelle  speciali,
tenuto conto delle diverse situazioni locali, per la loro tenuta, per
la loro riunione o suddivisione o per l'istituzione di altri, nonche'
per la loro  eventuale  sostituzione  con  schedari  o  altri  idonei
sistemi di repertorio.