Art. 45 
 
 
             Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato 
 
  1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i  beni  sono
acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela
dei diritti dei terzi e' garantita entro i limiti e  nelle  forme  di
cui al titolo IV. 
  2. Il provvedimento definitivo di  confisca  e'  comunicato,  dalla
cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il  provvedimento,
all'Agenzia, nonche'  al  prefetto  e  all'ufficio  dell'Agenzia  del
demanio competenti per  territorio  in  relazione  al  luogo  ove  si
trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata.