Art. 46 
 
 
                    Restituzione per equivalente 
 
  1. La restituzione dei  beni  confiscati,  ad  eccezione  dei  beni
culturali di cui all'articolo  10,  comma  3,  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, e  degli  immobili  e  delle
aree  dichiarati  di  notevole  interesse  pubblico  ai  sensi  degli
articoli  136  e  seguenti  del   medesimo   codice,   e   successive
modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili  a  legislazione
vigente,  puo'  avvenire  anche  per  equivalente,  al  netto   delle
migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per  finalita'
istituzionali  e  la  restituzione  possa  pregiudicare   l'interesse
pubblico. In  tal  caso  l'interessato  nei  cui  confronti  venga  a
qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene  ha
diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene
confiscato quale risultante dal  rendiconto  di  gestione,  al  netto
delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua.
In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione
delle rendite catastali. 
  2. Il comma 1 si applica altresi' quando il bene sia stato  venduto
anche  prima  della  confisca  definitiva,  nel  caso  in  cui  venga
successivamente disposta la revoca della misura. 
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore
del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico: 
  a) del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui  il  bene  sia  stato
venduto; 
  b) dell'amministrazione assegnataria, in tutti gli altri casi. 
 
          Note all'art. 46: 
              - Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  10  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante  "Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'art.  10
          della legge n. 6 luglio 2002, n. 137.": 
              "Art. 10.Beni culturali. 
              1-2 (omissis). 
              3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
          la dichiarazione prevista dall'art. 13: 
              a) le cose immobili e mobili che  presentano  interesse
          artistico,  storico,   archeologico   o   etnoantropologico
          particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
          da quelli indicati al comma 1; 
              b) gli archivi e i singoli  documenti,  appartenenti  a
          privati, che rivestono  interesse  storico  particolarmente
          importante; 
              c) le raccolte librarie,  appartenenti  a  privati,  di
          eccezionale interesse culturale; 
              d) le cose immobili e mobili, a chiunque  appartenenti,
          che rivestono un  interesse  particolarmente  importante  a
          causa  del  loro  riferimento  con  la   storia   politica,
          militare,  della  letteratura,  dell'arte,  della  scienza,
          della tecnica, dell'industria e della  cultura  in  genere,
          ovvero quali testimonianze dell'identita'  e  della  storia
          delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; 
              e)  le  collezioni  o  serie  di  oggetti,  a  chiunque
          appartenenti, che non siano ricompense fra quelle  indicate
          al comma 2  e  che,  per  tradizione,  fama  e  particolari
          caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
          storica,  archeologica,  numismatica  o   etnoantropologica
          rivestano come complesso un eccezionale interesse. 
              4 - 5 (omissis).".