Art. 47 
 
 
                    Procedimento di destinazione 
 
  1. La destinazione dei  beni  immobili  e  dei  beni  aziendali  e'
effettuata con delibera del Consiglio direttivo  dell'Agenzia,  sulla
base della  stima  del  valore  risultante  dalla  relazione  di  cui
all'articolo 36, e da altri atti giudiziari, salvo che  sia  ritenuta
necessaria dall'Agenzia una nuova stima. 
  2.   L'Agenzia   provvede   all'adozione   del   provvedimento   di
destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui all'articolo 45, comma 2,  prorogabili  di  ulteriori  novanta
giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel  caso  di
applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento
di destinazione e' adottato entro  30  giorni  dall'approvazione  del
progetto di riparto. Anche prima dell'adozione del  provvedimento  di
destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo
comma dell'articolo 823 del codice civile. 
 
          Note all'art. 47: 
              - Si riporta il testo dell'art. 823 del codice civile: 
              "Art. 823.Condizione giuridica del demanio pubblico. 
              I beni  che  fanno  parte  del  demanio  pubblico  sono
          inalienabili e non possono formare  oggetto  di  diritti  a
          favore di terzi, se non nei modi  e  nei  limiti  stabiliti
          dalle leggi che li riguardano. 
              Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei  beni
          che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta'  sia
          di procedere in via  amministrativa,  sia  di  valersi  dei
          mezzi ordinari a difesa della  proprieta'  e  del  possesso
          regolati dal presente codice.".