Art. 49 
 
 
                             Regolamento 
 
  1. Con decreto del Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della  difesa,
e' adottato, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare la raccolta  dei
dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati  concernenti
lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e  dei  dati
concernenti la consistenza, la destinazione e  la  utilizzazione  dei
beni sequestrati e confiscati, nonche' la trasmissione  dei  medesimi
dati all'Agenzia. Il Governo trasmette ogni sei  mesi  al  Parlamento
una relazione concernente i dati suddetti. 
  2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema  di
regolamento di cui al comma 1 entro trenta  giorni  dalla  richiesta,
decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere adottato. 
  3. Le disposizioni di cui agli articoli 45, 47, 48, nonche' di  cui
al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano
state esaurite le procedure di liquidazione o non sia  stato  emanato
il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 47. 
 
          Note all'art. 49: 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          citata legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              "Art. 17. Regolamenti 
              1 - 2 (omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4 - 4-ter (omissis).".