Art. 39 
 
            Misure per le micro, piccole e medie imprese 
 
  1. In materia di fondo di garanzia a favore delle piccole  e  medie
imprese, la garanzia  diretta  e  la  controgaranzia  possono  essere
concesse a valere sulle disponibilita' del Fondo di garanzia a favore
delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett.
a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed
integrazioni, fino all'80 per cento dell'ammontare  delle  operazioni
finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in
tutto il territorio nazionale, purche' rientranti nei limiti previsti
dalla vigente normativa comunitaria. La misura della copertura  degli
interventi di garanzia e  controgaranzia,  nonche'  la  misura  della
copertura  massima  delle  perdite  e'  regolata  in  relazione  alle
tipologie   di   operazioni   finanziarie,   categorie   di   imprese
beneficiarie  finali,  settori  economici  di  appartenenza  e   aree
geografiche, con decreto di natura non  regolamentare,  adottato  dal
Ministro  dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa   con   il   Ministro
dell'Economia e delle Finanze. 
  2. Nel rispetto degli  equilibri  di  finanza  pubblica,  per  ogni
operazione finanziaria ammessa all'intervento del  Fondo  di  cui  al
comma  1,  la  misura  dell'accantonamento  minimo,   a   titolo   di
coefficiente di rischio, puo' essere definita con decreto  di  natura
non regolamentare adottato dal  Ministro  dello  Sviluppo  Economico,
d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. 
  3. L'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui
al comma 1 e' elevato a 2  milioni  e  cinquecentomila  euro  per  le
tipologie  di  operazioni  finanziarie,  le  categorie   di   imprese
beneficiarie finali, le aree geografiche e  i  settori  economici  di
appartenenza individuati con  decreto  di  natura  non  regolamentare
adottato dal Ministro  dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa  con  il
Ministro dell'Economia e  delle  Finanze.  Una  quota  non  inferiore
[all'80] per cento delle  disponibilita'  finanziarie  del  Fondo  e'
riservata  ad  interventi  non  superiori  a  [cinquecentomila]  euro
d'importo massimo garantito per singola impresa. 
  4. La garanzia del Fondo di cui al comma l puo' essere concessa,  a
titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati  a  piccole  e
medie  imprese  da  banche   e   intermediari   finanziari   iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto  di
natura  non  regolamentare  adottato  dal  Ministro  dello   Sviluppo
Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia  e  delle  Finanze,
sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di
concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle
disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura  del
rischio derivante dalla concessione di detta garanzia. 
  5. Con decreto di natura non regolamentare  adottato  dal  Ministro
dello Sviluppo Economico, d'intesa con il  Ministro  dell'Economia  e
delle Finanze, puo' essere modificata la misura delle commissioni per
l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti,  a  pena  di
decadenza, in relazione alle  diverse  tipologie  di  intervento  del
Fondo di cui al comma 1. 
  6. Con decreto di natura non regolamentare  adottato  dal  Ministro
dello Sviluppo Economico, d'intesa con il  Ministro  dell'Economia  e
delle Finanze,  sono  definite  le  modalita'  e  le  condizioni  per
l'eventuale cessione  a  terzi  e  la  controgaranzia  degli  impegni
assunti a carico del Fondo di cui al  comma  1,  le  cui  rinvenienze
confluiscono al medesimo Fondo. 
  7. In materia di  patrimonializzazione  dei  Confidi,  al  capitale
sociale dei  confidi  e  delle  banche  di  cui  ai  commi  29  e  32
dell'articolo 13 del dl. 30 settembre 2003, n. 269, convertito  nella
legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche  in  deroga
alle  disposizioni  di  legge  che  prevedono  divieti  o  limiti  di
partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed  enti
pubblici  e  privati,  purche'  le  piccole  e  medie  imprese  socie
dispongano  almeno  della  meta'  piu'  uno  dei  voti   esercitabili
nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano
funzioni di gestione  e  di  supervisione  strategica  sia  riservata
all'assemblea.