Art. 74 
 
 
                          Reti aeroportuali 
 
  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previo
parere  della  Conferenza   Unificata,   sono   designate   le   reti
aeroportuali sul territorio italiano. 
  2.  L'Autorita'  di   vigilanza   puo'   autorizzare   il   gestore
aeroportuale di una rete aeroportuale ad  introdurre  un  sistema  di
tariffazione  aeroportuale  comune   e   trasparente   da   applicare
all'intera rete, fermi restando  i  principi  di  cui  al  successivo
articolo 80, comma 1. 
  3. L'Autorita' di vigilanza, nel rispetto della normativa  europea,
informandone   la   Commissione   europea,   il    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia  e  delle
finanze, puo' consentire al  gestore  aeroportuale  di  applicare  un
sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che
servono la  stessa  citta'  o  agglomerato  urbano,  purche'  ciascun
aeroporto rispetti gli obblighi in  materia  di  trasparenza  di  cui
all'articolo 77.