Art. 54 Tecnologi a tempo determinato 1. Al fine di potenziare le attivita' di ricerca degli atenei anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente: "Art. 24-bis (Tecnologi a tempo determinato). - 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attivita' di supporto tecnico e amministrativo alle attivita' di ricerca, le universita' possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea ed eventualmente di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attivita' prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalita' di svolgimento delle attivita' predette. 2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle universita', fermi restando l'obbligo di pubblicita' dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonche' sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalita' di valutazione delle candidature. 3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non puo' in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima universita'. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. 4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all'eventuale qualificazione professionale richiesta, e' stabilito dalle universita' ed e' determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle universita'. L'onere del trattamento economico e' posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca. 5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle universita'.".