Art. 55 
 
    Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge  30
dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra universita'
ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi,  fermo  restando  il
trattamento economico e previdenziale del personale strutturato degli
enti di ricerca stessi.