Art. 102. Il conservatore deve dare cauzione entro due mesi dalla registrazione del decreto di nomina. La cauzione deve corrispondere a due annualita' intere di stipendio e deve essere data o in titoli di rendita del debito pubblico, o in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o con deposito di danaro presso la Cassa dei depositi e prestiti, nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti. I titoli sopra indicati devono agli effetti della cauzione valutarsi per l'importo minore tra il corso di borsa e il valore nominale. Nel caso di morte del conservatore o di cessazione del medesimo dall'ufficio, lo svincolo della cauzione e' pronunciato giusta le norme dell'articolo 41, in quanto siano applicabili.