Art. 102. 
 
  Il  conservatore  deve  dare  cauzione   entro   due   mesi   dalla
registrazione del decreto di nomina. 
 
  La cauzione deve corrispondere a due annualita' intere di stipendio
e deve essere data o in titoli di rendita del debito pubblico,  o  in
titoli emessi o garantiti dallo  Stato,  o  con  deposito  di  danaro
presso la Cassa dei depositi e prestiti, nei modi  determinati  dalle
leggi e dai regolamenti. 
 
  I  titoli  sopra  indicati  devono  agli  effetti  della   cauzione
valutarsi per l'importo minore tra il corso  di  borsa  e  il  valore
nominale. 
 
  Nel caso di morte del conservatore o  di  cessazione  del  medesimo
dall'ufficio, lo svincolo della cauzione  e'  pronunciato  giusta  le
norme dell'articolo 41, in quanto siano applicabili.