Art. 104. 
 
  Gli  stipendi  degli  impiegati  addetti  ad  un  archivio  saranno
corrisposti dalla cassa dell'archivio stesso. 
 
  La parte dei proventi che  in  ciascun  mese  sopravanzi,  dopo  il
pagamento degli stipendi e delle spese, sara' dal conservatore  entro
i primi  dieci  giorni  del  mese  successivo,  versata  nella  Cassa
depositi e prestiti ed accreditata ad  uno  speciale  conto  corrente
intestato al Ministero di grazia e giustizia col titolo:  «Fondo  dei
sopravanzi degli archivi notarili del Regno». 
 
  Omettendo di eseguire  i  versamenti  alla  tesoreria  nei  termini
indicati in questo  articolo,  i  conservatori  incorreranno  in  una
penale di L. 5 per ogni giorno di ritardo. 
 
  Il maggiore stipendio ottenuto in seguito alla formazione  ed  alle
modificazioni  della  pianta  organica,   assorbe   fino   alla   sua
concorrenza, gli aumenti sessennali,  di  cui  l'impiegato  fosse  in
godimento.