Art. 112. 
 
  Il conservatore  permette  l'ispezione  e  la  lettura  degli  atti
depositati  in  archivio,  ne  rilascia  le  copie  anche  in   forma
esecutiva, nonche' gli estratti ed i certificati positivi o negativi,
salvo il disposto dell'art. 67. 
 
  In ogni archivio si terra' uno speciale registro cronologico in cui
il cui conservatore, od  un  impiegato  da  lui  delegato,  annotera'
giornalmente tutte le copie, i certificati e gli estratti  rilasciati
a pagamento o a debito, a termini di legge, indicando da chi fu fatta
la richiesta. 
 
  Nella copia, nel certificato e nell'estratto sara'  fatta  espressa
menzione  dell'eseguita  annotazione  nel  registro  cronologico,  ed
indicato  il  numero  progressivo  assegnato  nel  registro  medesimo
all'atto che si rilascia. 
 
  Il conservatore che non  adempie  alle  formalita'  sopra  indicate
sara' passibile di una penale nella misura di L. 25 a L. 50. 
 
  Tale  registro   sara'   sottoposto   alle   formalita'   stabilite
dall'articolo 64. 
 
  Il conservatore procede nel  proprio  ufficio  anche  all'apertura,
pubblicazione  e  restituzione  dei  testamenti  olografi  o  segreti
depositati in archivio, osservate  le  disposizioni  contenute  negli
articoli 913, 915 e 922 del Codice civile. 
 
  Nelle copie, negli  estratti  e  nei  certificati  da  rilasciarsi,
dovranno essere osservate le disposizioni  degli  articoli  68  e  69
della presente legge, e vi si dovra' sempre  apporre  l'impronta  del
sigillo d'ufficio. 
 
  Il conservatore, in caso di assenza  o  di  legittimo  impedimento,
puo' delegare tutte o alcune  delle  sue  funzioni  ad  un  impiegato
dell'archivio, purche' di grado non inferiore a sotto  archivista,  o
ad un notaro del luogo, e la  delegazione  dev'essere  approvata  dal
presidente del tribunale civile. Se la delegazione  non  venga  fatta
dal  conservatore,  vi  provvedera'  di  ufficio  il  presidente  del
tribunale. 
 
  Nel  caso  che  l'assenza  o  l'impedimento  del  conservatore   si
prolunghino oltre sei mesi, o in caso di morte, rinunzia, remozione a
sospensione del conservatore, provvedera' il  ministro  di  grazia  e
giustizia alla nomina di un reggente. 
 
  Qualora la persona delegata o il reggente  non  abbia  i  requisiti
necessari per la nomina a  notaro,  spettera'  in  tutti  i  casi  al
presidente del tribunale di designare il notaro del luogo che  dovra'
autenticare le copie in forma esecutiva, ed assistere alle operazioni
di apertura, pubblicazione e restituzione di  testamenti  olografi  o
segreti.