Art. 112. Il conservatore permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati in archivio, ne rilascia le copie anche in forma esecutiva, nonche' gli estratti ed i certificati positivi o negativi, salvo il disposto dell'art. 67. In ogni archivio si terra' uno speciale registro cronologico in cui il cui conservatore, od un impiegato da lui delegato, annotera' giornalmente tutte le copie, i certificati e gli estratti rilasciati a pagamento o a debito, a termini di legge, indicando da chi fu fatta la richiesta. Nella copia, nel certificato e nell'estratto sara' fatta espressa menzione dell'eseguita annotazione nel registro cronologico, ed indicato il numero progressivo assegnato nel registro medesimo all'atto che si rilascia. Il conservatore che non adempie alle formalita' sopra indicate sara' passibile di una penale nella misura di L. 25 a L. 50. Tale registro sara' sottoposto alle formalita' stabilite dall'articolo 64. Il conservatore procede nel proprio ufficio anche all'apertura, pubblicazione e restituzione dei testamenti olografi o segreti depositati in archivio, osservate le disposizioni contenute negli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile. Nelle copie, negli estratti e nei certificati da rilasciarsi, dovranno essere osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69 della presente legge, e vi si dovra' sempre apporre l'impronta del sigillo d'ufficio. Il conservatore, in caso di assenza o di legittimo impedimento, puo' delegare tutte o alcune delle sue funzioni ad un impiegato dell'archivio, purche' di grado non inferiore a sotto archivista, o ad un notaro del luogo, e la delegazione dev'essere approvata dal presidente del tribunale civile. Se la delegazione non venga fatta dal conservatore, vi provvedera' di ufficio il presidente del tribunale. Nel caso che l'assenza o l'impedimento del conservatore si prolunghino oltre sei mesi, o in caso di morte, rinunzia, remozione a sospensione del conservatore, provvedera' il ministro di grazia e giustizia alla nomina di un reggente. Qualora la persona delegata o il reggente non abbia i requisiti necessari per la nomina a notaro, spettera' in tutti i casi al presidente del tribunale di designare il notaro del luogo che dovra' autenticare le copie in forma esecutiva, ed assistere alle operazioni di apertura, pubblicazione e restituzione di testamenti olografi o segreti.