Art. 114. 
 
  Ogni  archivio  distrettuale  riunira'  ed  ordinera'  le   notizie
statistiche relative  all'esercizio  del  notariato  ed  al  servizio
dell'archivio  distrettuale  stesso  e  di  quelli  mandamentali  del
distretto, secondo le norme che saranno stabilite col regolamento. 
 
  In ogni archivio saranno compilati due indici generali  per  ordine
alfabetico, uno per i notari, e indichera' i cognomi ed  i  nomi  dei
notari i cui atti sono deposttati, e la data del primo e  dell'ultimo
atto da ciascuno di essi rogato; e l'altro che indichera'  i  cognomi
ed i nomi  delle  parti  intervenute  nell'atto.  Nel  primo  saranno
indicati anche gli scaffali ove si custodiscono gli atti  di  ciascun
notaro; nel secondo sara' enunciata la qualita' e la data degli atti,
ed il nome del notaio rogante.