Art. 114. Ogni archivio distrettuale riunira' ed ordinera' le notizie statistiche relative all'esercizio del notariato ed al servizio dell'archivio distrettuale stesso e di quelli mandamentali del distretto, secondo le norme che saranno stabilite col regolamento. In ogni archivio saranno compilati due indici generali per ordine alfabetico, uno per i notari, e indichera' i cognomi ed i nomi dei notari i cui atti sono deposttati, e la data del primo e dell'ultimo atto da ciascuno di essi rogato; e l'altro che indichera' i cognomi ed i nomi delle parti intervenute nell'atto. Nel primo saranno indicati anche gli scaffali ove si custodiscono gli atti di ciascun notaro; nel secondo sara' enunciata la qualita' e la data degli atti, ed il nome del notaio rogante.