Art. 98. 
 
  Ogni archivio  notarile  ha  un  conservatore,  il  quale  e'  pure
tesoriere dell'archivio. 
 
  Oltre al conservatore l'archivio ha quegli altri impiegati che sono
richiesti dai bisogni del servizio. 
 
  Questi avranno, in ragione dei rispettivi gradi e delle  rispettive
funzioni, eguale denominazione in  tutto  il  Regno,  di  archivisti,
sottoarchivisti e assistenti. 
 
  Per poter essere nominato impiegato negli archivi notarili occorre,
oltre il possesso dei requisiti appresso indicati: 
 
    a) essere cittadino italiano, o di altre regioni  italiane  anche
quando manchi la naturalita'; 
 
    b) essere di moralita' e di condotta incensurate. 
 
  Sono estese a tutti gli impiegati degli archivi notarili le vigenti
disposizioni sugli aumenti sessennali e sulla misura dell'imposta  di
ricchezza  mobile,  sulla  sequestrabilita'   e   cedibilita'   degli
stipendi, le agevolazioni concesse agli impiegati dello Stato, per  i
trasporti per terra e per mare, nonche' le disposizioni  della  legge
22 novembre 1908, n.  693,  sullo  stato  giuridico  degli  impiegati
civili, in quanto riguardano la  disponibilita',  le  aspettative,  i
congedi, le dimissioni, la dispensa dal servizio, la riammissione  in
servizio e le punizioni disciplinari. 
 
  Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e  di  disciplina,
di cui all'art. 47 della detta  legge,  saranno  esercitate  per  gli
impiegati degli archivi  notarili  da  una  Commissione  nominata  al
principio di ciascun anno dal  ministro  di  grazia  e  giustizia,  e
composta di un direttore generale del Ministero, che la presiede, del
direttore capo divisione del notariato,  funzionante  come  capo  del
personale degli archivi,  di  un  ispettore  superiore  dello  stesso
Ministero, di un consigliere della Corte di appello di Roma, e di  un
referendario del Consiglio di Stato. 
 
  Le norme per la nomina e per il funzionamento di  tale  Commissione
saranno stabilite nel regolamento.