Art. 37.
                   Retribuzione e sue definizioni

  1.  La  retribuzione  e' corrisposta mensilmente, salvo quelle voci
del  trattamento  economico accessorio per le quali la contrattazione
integrativa prevede diverse modalita' temporali di erogazione.
  2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
    a) retribuzione  mensile  che  e' costituita dal valore economico
tabellare   mensile  previsto  per  la  posizione  iniziale  di  ogni
categoria  (A,  B,  C, D) nonche' per i livelli economici Bs e Ds che
attualmente  sono  riportati nella tabella B, colonna C, prospetto n.
2, allegata al CCNL relativo al II biennio economico 2000-2001;
    b) retribuzione  base  mensile che e' costituita dal valore della
retribuzione  mensile di cui alla lettera a) e dalle fasce economiche
di  cui  all'art.  30,  comma  1,  del  CCNL  7 aprile  1999  nonche'
dall'indennita'  integrativa  speciale di cui alla tabella allegato 2
al presente contratto;
    c) retribuzione  individuale  mensile  che  e'  costituita  dalla
retribuzione  base  mensile di cui alla lettera b), dal valore comune
delle  indennita' di qualificazione professionale di cui alla tabella
B,  colonna  D,  prospetto 2, allegata al CCNL relativo al II biennio
economico  2000-2001,  dalla  retribuzione individuale di anzianita',
dalla  indennita'  di  posizione organizzativa di cui all'art. 20 del
CCNL  7 aprile  1999  ove  spettante,  e  da  altri eventuali assegni
personali  o indennita' in godimento a carattere fisso e continuativo
comunque denominati, corrisposti per tredici mensilita';
    d) retribuzione   globale   di   fatto   annuale:  e'  costituita
dall'importo   della  retribuzione  individuale  mensile  per  dodici
mensilita', cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilita' per
le  voci  che  sono corrisposte anche a tale titolo nonche' l'importo
annuo  della  retribuzione  variabile e delle indennita' contrattuali
percepite  nell'anno  di riferimento non ricomprese nella lettera b);
sono  escluse  le somme corrisposte a titolo di rimborso spese per il
trattamento di trasferta fuori sede o come equo indennizzo.
  3.   La   retribuzione   giornaliera   si   ottiene   dividendo  le
corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 26.
  4.  La  retribuzione  oraria si ottiene dividendo le corrispondenti
retribuzioni  mensili di cui al comma 2 per 156. Per il personale che
fruisce  della  riduzione  di  orario di cui all'art. 27 del CCNL del
7 aprile 1999 il valore del divisore e' fissato in 151.
  5. Le clausole contrattuali indicano di volta in volta a quale base
retributiva  debba  farsi  riferimento  per calcolare la retribuzione
giornaliera od oraria.