Art. 37. Retribuzione e sue definizioni 1. La retribuzione e' corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa prevede diverse modalita' temporali di erogazione. 2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione: a) retribuzione mensile che e' costituita dal valore economico tabellare mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria (A, B, C, D) nonche' per i livelli economici Bs e Ds che attualmente sono riportati nella tabella B, colonna C, prospetto n. 2, allegata al CCNL relativo al II biennio economico 2000-2001; b) retribuzione base mensile che e' costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a) e dalle fasce economiche di cui all'art. 30, comma 1, del CCNL 7 aprile 1999 nonche' dall'indennita' integrativa speciale di cui alla tabella allegato 2 al presente contratto; c) retribuzione individuale mensile che e' costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla lettera b), dal valore comune delle indennita' di qualificazione professionale di cui alla tabella B, colonna D, prospetto 2, allegata al CCNL relativo al II biennio economico 2000-2001, dalla retribuzione individuale di anzianita', dalla indennita' di posizione organizzativa di cui all'art. 20 del CCNL 7 aprile 1999 ove spettante, e da altri eventuali assegni personali o indennita' in godimento a carattere fisso e continuativo comunque denominati, corrisposti per tredici mensilita'; d) retribuzione globale di fatto annuale: e' costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per dodici mensilita', cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilita' per le voci che sono corrisposte anche a tale titolo nonche' l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennita' contrattuali percepite nell'anno di riferimento non ricomprese nella lettera b); sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese per il trattamento di trasferta fuori sede o come equo indennizzo. 3. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 26. 4. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 156. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 27 del CCNL del 7 aprile 1999 il valore del divisore e' fissato in 151. 5. Le clausole contrattuali indicano di volta in volta a quale base retributiva debba farsi riferimento per calcolare la retribuzione giornaliera od oraria.