Art. 43. Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale 1. Al personale che usufruisce del distacco sindacale compete il trattamento economico complessivo in atto goduto al momento del distacco, con esclusione dei compensi e delle indennita' per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni. 2. Nel trattamento economico spettante all'atto del distacco, al dipendente cui sia stato conferito l'incarico di posizione organizzativa da almeno un anno, l'indennita' di funzione, dovra' essere corrisposta solo nella quota prevista dall'art. 36, comma 3, del CCNL 7 aprile 1999. 3. Ai sensi dell'art. 5 del CCNQ del 7 agosto 1998, i periodi di distacco sindacale sono equiparati a tutti gli effetti, ivi compresi quelli attinenti al sistema classificatorio del CCNL 7 aprile 1999, al servizio prestato nell'azienda, anche ai fini della mobilita' salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova, ove previsto, in caso di vincita di concorso. 4. Il presente articolo sostituisce l'art. 41, comma 9, del CCNL 7 aprile 1999 dall'entrata in vigore del presente contratto.