Art. 43.
                Trattamento economico dei dipendenti
                        in distacco sindacale

  1.  Al  personale  che usufruisce del distacco sindacale compete il
trattamento  economico  complessivo  in  atto  goduto  al momento del
distacco,  con  esclusione  dei  compensi  e  delle indennita' per il
lavoro  straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento
delle prestazioni.
  2.  Nel  trattamento  economico spettante all'atto del distacco, al
dipendente   cui   sia   stato   conferito  l'incarico  di  posizione
organizzativa  da  almeno  un  anno, l'indennita' di funzione, dovra'
essere  corrisposta  solo nella quota prevista dall'art. 36, comma 3,
del CCNL 7 aprile 1999.
  3.  Ai  sensi  dell'art. 5 del CCNQ del 7 agosto 1998, i periodi di
distacco  sindacale sono equiparati a tutti gli effetti, ivi compresi
quelli  attinenti  al sistema classificatorio del CCNL 7 aprile 1999,
al  servizio  prestato  nell'azienda,  anche  ai fini della mobilita'
salvo  che  per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo
di prova, ove previsto, in caso di vincita di concorso.
  4.  Il  presente  articolo sostituisce l'art. 41, comma 9, del CCNL
7 aprile 1999 dall'entrata in vigore del presente contratto.