Art. 44.
                      Trattamento di trasferta

  1.  Il  presente  articolo  si  applica  ai  dipendenti comandati a
prestare  la  propria attivita' lavorativa in localita' diversa dalla
dimora  abituale  e distante piu' di dieci chilometri dalla ordinaria
sede  di  servizio.  Nel  caso  in cui il dipendente venga inviato in
trasferta  in  un  luogo compreso tra la localita' sede di servizio e
quella  di  dimora  abituale,  la distanza si computa dalla localita'
piu'  vicina  a  quella  della  trasferta.  Ove  la  localita'  della
trasferta si trovi oltre la localita' di dimora abituale, le distanze
si computano da quest'ultima localita'.
  2. Al personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione,
compete:
    a) una indennita' di trasferta pari a:
    - L. 40.000 per ogni periodo di ventiquattro ore di trasferta;
    - un  importo  determinato  proporzionalmente  per  ogni  ora  di
trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle ventiquattro
ore  o per le ore eccedenti le ventiquattro ore, in caso di trasferte
di durata superiore alle ventiquattro ore;
    b) il  rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi
in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel
limite  del  costo  del biglietto; per i viaggi in aereo la classe di
rimborso e' individuata in relazione alla durata del viaggio;
    c) un'indennita' supplementare pari al 5% del costo del biglietto
aereo e del 10% del costo per treno e nave;
    d) il  rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei
taxi    nei   casi   preventivamente   individuati   ed   autorizzati
dall'azienda;
    e) il  compenso  per  lavoro  straordinario,  in  presenza  delle
relative  autorizzazioni  nel  caso  che l'attivita' lavorativa nella
sede  della  trasferta si protragga per un tempo superiore al normale
orario  di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal fine,
solo il tempo effettivamente lavorato;
    f) nel caso degli autisti si considera attivita' lavorativa anche
il  tempo  occorrente  per  il  viaggio  e  quello  impiegato  per la
sorveglianza e custodia del mezzo.
  3. Per le trasferte di durata non inferiore a otto ore compete solo
il  rimborso  per  un  pasto  nel limite attuale di L. 43.100. Per le
trasferte  di  durata superiore a dodici ore, al dipendente spetta il
rimborso  della  spesa  sostenuta  per il pernottamento in un albergo
fino   a  quattro  stelle  e  della  spesa,  nel  limite  attuale  di
complessive  L.  85.700,  per i due pasti giornalieri. Le spese vanno
debitamente documentate.
  4.  Nei  casi  di missione continuativa nella medesima localita' di
durata  non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso della
spesa  per  il  pernottamento  in  residenza turistico-alberghiera di
categoria  corrispondente  a  quella  ammessa  per l'albergo, purche'
risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della
categoria consentita nella medesima localita'.
  5.  I  dipendenti  che  svolgono  le  attivita' in particolarissime
situazioni  operative  che  non  consentono  di  fruire,  durante  le
trasferte,  del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e
servizi  di ristorazione hanno titolo alla corresponsione della somma
forfetaria  di  L. 40.000  lorde giornaliere in luogo dei rimborsi di
cui al comma 3.
  6. A titolo meramente esemplificativo tra le attivita' indicate nel
comma 5 sono ricomprese le seguenti:
  - attivita' di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;
  - assistenza  ed  accompagnamento di pazienti ed infermi durante il
trasporto di emergenza od in particolari condizioni di sicurezza;
  - attivita' che comportino imbarchi brevi;
  - interventi in zone particolarmente disagiate quali lagune, fiumi,
boschi e selve.
  7.  Nel  caso  in  cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al
comma  3,  spetta  l'indennita'  di cui al comma 2, lettera a), primo
alinea,  ridotta del 70%. Non e' ammessa in nessun caso l'opzione per
l'indennita' di trasferta in misura intera.
  8.  Il  dipendente  inviato  in  trasferta  ai  sensi  del presente
articolo  ha  diritto  ad  una anticipazione non inferiore al 75% del
trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
  9.  Ai  soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di
trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
  10.  Le  aziende  stabiliscono  le condizioni per il rimborso delle
spese   relative   al  trasporto  del  materiale  e  degli  strumenti
occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato.
  11.  Il  trattamento  di trasferta non viene corrisposto in caso di
trasferte  di durata inferiore alle quattro ore o svolte come normale
servizio   d'istituto,   nell'ambito   territoriale   di   competenza
dell'azienda.
  12.  L'indennita'  di  trasferta cessa di essere corrisposta dopo i
primi   duecentoquaranta   giorni  di  trasferta  continuativa  nella
medesima localita'.
  13. Per quanto non previsto dai precedenti articoli, il trattamento
di  trasferta  ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero,
rimane  disciplinato  dalle leggi n. 836 del 18 dicembre 1973, n. 417
del  26 luglio  1978  e  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
513/1978  e  successive  modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle
norme  regolamentari  vigenti,  anche  in relazione a quanto previsto
dall'art. 50, comma 2, ultimo periodo.
  14.  Agli  oneri  derivanti  dal presente articolo si fa fronte nei
limiti  delle risorse gia' previste nei bilanci delle singole aziende
per tale specifica finalita'.
  15.  Sono  disapplicati  l'art. 43 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  761/1979 e l'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 384/1990.
  16.  Gli incrementi delle voci di cui al comma 2, lettera a), primo
alinea ed al comma 5 decorrono dal 31 dicembre 2001.