Art. 44. Trattamento di trasferta 1. Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la propria attivita' lavorativa in localita' diversa dalla dimora abituale e distante piu' di dieci chilometri dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in un luogo compreso tra la localita' sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla localita' piu' vicina a quella della trasferta. Ove la localita' della trasferta si trovi oltre la localita' di dimora abituale, le distanze si computano da quest'ultima localita'. 2. Al personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete: a) una indennita' di trasferta pari a: - L. 40.000 per ogni periodo di ventiquattro ore di trasferta; - un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle ventiquattro ore o per le ore eccedenti le ventiquattro ore, in caso di trasferte di durata superiore alle ventiquattro ore; b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso e' individuata in relazione alla durata del viaggio; c) un'indennita' supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave; d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'azienda; e) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni nel caso che l'attivita' lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato; f) nel caso degli autisti si considera attivita' lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo. 3. Per le trasferte di durata non inferiore a otto ore compete solo il rimborso per un pasto nel limite attuale di L. 43.100. Per le trasferte di durata superiore a dodici ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di complessive L. 85.700, per i due pasti giornalieri. Le spese vanno debitamente documentate. 4. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'. 5. I dipendenti che svolgono le attivita' in particolarissime situazioni operative che non consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione hanno titolo alla corresponsione della somma forfetaria di L. 40.000 lorde giornaliere in luogo dei rimborsi di cui al comma 3. 6. A titolo meramente esemplificativo tra le attivita' indicate nel comma 5 sono ricomprese le seguenti: - attivita' di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza; - assistenza ed accompagnamento di pazienti ed infermi durante il trasporto di emergenza od in particolari condizioni di sicurezza; - attivita' che comportino imbarchi brevi; - interventi in zone particolarmente disagiate quali lagune, fiumi, boschi e selve. 7. Nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma 3, spetta l'indennita' di cui al comma 2, lettera a), primo alinea, ridotta del 70%. Non e' ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennita' di trasferta in misura intera. 8. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta. 9. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio. 10. Le aziende stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato. 11. Il trattamento di trasferta non viene corrisposto in caso di trasferte di durata inferiore alle quattro ore o svolte come normale servizio d'istituto, nell'ambito territoriale di competenza dell'azienda. 12. L'indennita' di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi duecentoquaranta giorni di trasferta continuativa nella medesima localita'. 13. Per quanto non previsto dai precedenti articoli, il trattamento di trasferta ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero, rimane disciplinato dalle leggi n. 836 del 18 dicembre 1973, n. 417 del 26 luglio 1978 e decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle norme regolamentari vigenti, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 50, comma 2, ultimo periodo. 14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse gia' previste nei bilanci delle singole aziende per tale specifica finalita'. 15. Sono disapplicati l'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990. 16. Gli incrementi delle voci di cui al comma 2, lettera a), primo alinea ed al comma 5 decorrono dal 31 dicembre 2001.