Art. 70 (L) Sospensione dei lavori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 12) 1. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma dell'articolo 69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori. 2. I lavori non possono essere ripresi finche' il dirigente dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo. 3. Della disposta sospensione e' data comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale perche' ne curi l'osservanza.