Art. 37 (L)
Determinazione  dell'indennita'  nel  caso  di  esproprio  di un'area
                             edificabile
  1.   L'indennita'  di  espropriazione  di  un'area  edificabile  e'
determinata  nella  misura pari all'importo, diviso per due e ridotto
nella  misura  del  quaranta  per  cento,  pari alla somma del valore
venale  del  bene e del reddito dominicale netto, rivalutato ai sensi
degli  articoli  24  e  seguenti  del decreto legislativo 22 dicembre
1986,  n. 917, e moltiplicato per dieci. (L)   2. La riduzione di cui
al comma 1 non si applica se sia stato concluso l'accordo di cessione
o   se   esso  non  sia  stato  concluso  per  fatto  non  imputabile
all'espropriato  o  perche' a questi sia stata offerta una indennita'
provvisoria  che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di
quella   determinata  in  via  definitiva.  (L)    3.  Ai  soli  fini
dell'applicabilita'  delle  disposizioni  della  presente sezione, si
considerano  le  possibilita'  legali  ed  effettive di edificazione,
esistenti  al  momento  dell'emanazione  del  decreto  di esproprio o
dell'accordo  di  cessione.  In  ogni  caso  si esclude il rilievo di
costruzioni  realizzate  abusivamente. (L)   4. Salva la disposizione
dell'articolo  32,  comma 1, non sussistono le possibilita' legali di
edificazione   quando   l'area   e'   sottoposta  ad  un  vincolo  di
inedificabilita'  assoluta in base alla normativa statale o regionale
o   alle   previsioni  di  qualsiasi  atto  di  programmazione  o  di
pianificazione  del  territorio, ivi compresi il piano paesistico, il
piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il
programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica
o  privata  anche  per una parte limitata del territorio comunale per
finalita'  di  edilizia  residenziale  o  di investimenti produttivi,
ovvero  in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia
precluso  il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della
realizzazione  di  edifici  o manufatti di natura privata. (L)   5. I
criteri   e  i  requisiti  per  valutare  l'edificabilita'  di  fatto
dell'area  sono  definiti  con regolamento da emanare con decreto del
Ministro  dei  lavori pubblici. (L)   6. Fino alla data di entrata in
vigore  del  regolamento di cui al comma 5, si verifica se sussistano
le    possibilita'    effettive   di   edificazione,   valutando   le
caratteristiche oggettive dell'area. (L)   7. L'indennita' e' ridotta
ad  un  importo  pari  al valore indicato nell'ultima dichiarazione o
denuncia  presentata  dall'espropriato  ai fini dell'imposta comunale
sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennita' nei
modi  stabiliti  dall'art.  20,  comma  3,  e  dall'art. 22, comma 1,
qualora  il  valore  dichiarato risulti contrastante con la normativa
vigente   ed   inferiore   all'indennita'   di   espropriazione  come
determinata  in  base  ai  commi  precedenti. (L)   8. Se per il bene
negli  ultimi  cinque anni e' stata pagata dall'espropriato o dal suo
dante  causa  un'imposta  in  misura  maggiore dell'imposta da pagare
sull'indennita',   la  differenza  e'  corrisposta  dall'espropriante
all'espropriato. (L)   9. Qualora l'area edificabile sia utilizzata a
scopi  agricoli,  spetta  al  proprietario  coltivatore  diretto  una
indennita'  pari  al  valore agricolo medio corrispondente al tipo di
coltura  effettivamente  praticato.  La  stessa  indennita' spetta al
fittavolo,  al  mezzadro  o al compartecipante che, per effetto della
procedura,  sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo
direttamente  coltivato,  da  almeno un anno, col lavoro proprio e di
quello dei familiari. (L)
 
          Note all'art. 37:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto
          legislativo 22 dicembre 1986, n. 917:
              "Art.  24  (Reddito  dominicale  dei  terreni). - 1. Il
          reddito dominicale e' costituito dalla parte dominicale del
          reddito  medio  ordinario ritraibile dal terreno attraverso
          l'esercizio  delle  attivita'  agricole di cui all'articolo
          29.
              2.  Non si considerano produttivi di reddito dominicale
          i   terreni  che  costituiscono  pertinenze  di  fabbricati
          urbani,  quelli  dati  in  affitto  per  usi  non agricoli,
          nonche' quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla
          lettera c) del comma 2 dell'articolo 51".