Art. 39 (L-R)
Indennita'  dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su
           particolari aree comprese in zone edificabili.
  1. In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso
di  reiterazione  di  un  vincolo  preordinato  all'esproprio o di un
vincolo  sostanzialmente  espropriativo e' dovuta al proprietario una
indennita',   commisurata   all'entita'   del   danno  effettivamente
prodotto.  (L)    2.  Qualora  non  sia  prevista  la  corresponsione
dell'indennita'  negli  atti  che  determinano  gli effetti di cui al
comma  1,  l'autorita' che ha disposto la reiterazione del vincolo e'
tenuta  a  liquidare l'indennita', entro il termine di due mesi dalla
data  in  cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a
corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono
dovuti  anche  gli  interessi  legali. (R)   3. Con atto di citazione
innanzi  alla  corte  d'appello nel cui distretto si trova l'area, il
proprietario  puo'  impugnare  la  stima  effettuata  dall'autorita'.
L'opposizione  va  proposta, a pena di decadenza, entro il termine di
trenta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto di stima. (L)   4.
Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il proprietario
puo'  chiedere  alla corte d'appello di determinare l'indennita'. (L)
  5.  Dell'indennita'  liquidata al sensi dei commi precedenti non si
tiene conto se l'area e' successivamente espropriata. (L)