Art. 57. 
 
 
  Sono abrogate le disposizioni dei Regi decreti 18 gennaio 1923,  n.
112, e 25 marzo 1923, n. 599, relative alla fusione in un unico ruolo
del personale di ragioneria delle intendenze di finanza e  di  quello
delle delegazioni del tesoro e di gestione e di controllo. 
 
  E' pure abrogato l'articolo 27 del citato R. decreto 25 marzo 1923,
n. 599.