Art. 57. Sono abrogate le disposizioni dei Regi decreti 18 gennaio 1923, n. 112, e 25 marzo 1923, n. 599, relative alla fusione in un unico ruolo del personale di ragioneria delle intendenze di finanza e di quello delle delegazioni del tesoro e di gestione e di controllo. E' pure abrogato l'articolo 27 del citato R. decreto 25 marzo 1923, n. 599.