ART. 130 - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
        (art. 1 sequenza dell'accordo successivo su arbitrato
                     e conciliazione 18-10-2001)

   1.  Il  tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie
individuali di lavoro previsto dall'articolo 65, comma 1, del decreto
legislativo  30  marzo 2001, n. 165 puo' svolgersi, oltre che secondo
le forme previste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo e
dal contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione
e  arbitrato  del  23  gennaio  2001,  come integrato dall'ipotesi di
accordo  quadro  siglata  in  data  19.03.2003,  sulla base di quanto
previsto dai successivi commi del presente articolo.
   2.  Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la parte
ricorrente  puo',  in materia di contenzioso afferente alla mobilita'
interregionale, adire anche la procedura di cui all'art. 484 del T.U.
n. 297/94.
   3.  Presso  le articolazioni territoriali del MIUR viene istituito
un ufficio con compiti di segreteria per le parti che devono svolgere
il  tentativo  di  conciliazione  con annesso un apposito albo per la
pubblicazione degli atti della procedura.
   4. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla
parte,  deve  essere  depositata  presso  l'ufficio  del  contenzioso
dell'amministrazione  competente  e  presso l'ufficio territoriale di
cui  al  comma  2, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. Limitatamente alle controversie riguardanti le
materia  della  mobilita' e delle assunzioni, sia a tempo determinato
che  a  tempo  indeterminato,  gli  interessati possono presentare la
richiesta  di  tentativo  di  conciliazione  ai  sensi  del  presente
articolo  entro  il  termine  perentorio  di  quindici  giorni  dalla
pubblicazione  o  notifica dell'atto che si ritiene lesivo dei propri
diritti,  ferma  restando  la  facolta'  di  utilizzare, decorso tale
termine, le altre forme previste dal comma 1.
   5. La richiesta deve indicare:
- Le  generalita'  del richiedente, la natura del rapporto di lavoro,
  la sede ove il lavoratore e' addetto;
- il  luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la
  procedura di conciliazione;
- l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento
  della richiesta;
- qualora   il  lavoratore  non  intenda  presentarsi  personalmente,
  l'eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale e conferibile
  anche  in  un secondo momento, al quale la parte conferisce mandato
  di   rappresentanza   per   lo   svolgimento   del   tentativo   di
  conciliazione.

   6.   Entro   dieci   giorni   dal   ricevimento   della  richiesta
l'amministrazione compie un primo esame sommario che puo' concludersi
con  l'accoglimento  delle pretese del lavoratore. In caso contrario,
deposita   nel   medesimo  termine  le  proprie  osservazioni  presso
l'ufficio  di  segreteria  e la controparte potra' prenderne visione.
Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuera' il proprio
rappresentante  con potere di conciliare. La comparizione della parti
per l'esperimento del tentativo di conciliazione e' fissata, da parte
dell'ufficio  di  segreteria  di cui al comma 2, in una data compresa
nei   dieci   giorni   successivi   al  deposito  delle  osservazioni
dell'amministrazione.  L'ufficio  di segreteria provvedera', all'atto
della  comparizione, all'identificazione dei soggetti che svolgono il
tentativo  di  conciliazione, che sara' registrata nel verbale di cui
ai commi 8 e 9.
   7. Qualora la soluzione della controversia prospettata riguardi le
materie  della  mobilita'  e delle assunzioni, l'amministrazione deve
pubblicare  all'albo  dell'ufficio  di  segreteria di cui al comma 2,
contestualmente  al  ricevimento,  la  richiesta di conciliazione, in
modo  da  consentire  agli  eventuali  terzi  interessati di venire a
conoscenza   del   contenzioso   in   atto   e   di   far   pervenire
all'amministrazione  loro  eventuali  osservazioni entro dieci giorni
dalla  pubblicazione  della notizia. In questo caso il termine per il
deposito  delle osservazione da parte dell'amministrazione e' fissato
in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.
   8.  Il  tentativo  di  conciliazione deve esaurirsi nel termine di
cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il tentativo
riesce,  le  parti  sottoscrivono  un  processo  verbale, predisposto
dall'ufficio  di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo
decreto  del giudice del lavoro competente ai sensi dell'articolo 411
del  codice  di  procedura  civile.  Il  processo verbale relativo al
tentativo  obbligatorio  di conciliazione e' depositato a cura di una
delle  parti  o  di  una  associazione  sindacale,  presso  Direzione
provinciale  del  lavoro  competente,  che  provvede  a  sua  volta a
depositarlo   presso   la   cancelleria   del   tribunale   ai  sensi
dell'articolo 411 del codice di procedura civile per la dichiarazione
di   esecutivita'.   Il   verbale   che   dichiara  non  riuscita  la
conciliazione  e'  acquisito  nel  successivo giudizio ai sensi e per
quanto previsto dall'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30
marzo  2001, n. 165. Nelle more dell'acquisizione della dichiarazione
di  esecutivita',  il  verbale  di  conciliazione  produrra' comunque
immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia.
   9.  In  caso  di mancato accordo tra le parti, l'ufficio di cui al
comma   2   stilera'   un   verbale  di  mancata  conciliazione  che,
sottoscritto  dalla  parti, sara' depositato, a cura di una di esse o
di   un'associazione   sindacale,   presso  la  competente  Direzione
provinciale del lavoro.
   10.  Qualora l'amministrazione non depositi nei termini le proprie
osservazioni,  l'ufficio  di  cui  al comma 2 convochera' comunque le
parti  per  lo  svolgimento  del  tentativo di conciliazione. Qualora
l'amministrazione  non  si presenti all'udienza di trattazione, sara'
comunque stilato un processo verbale che prendera' atto del tentativo
non  riuscito  di  conciliazione,  che  verra'  depositato  presso la
competente  Direzione  provinciale del lavoro con le procedure di cui
al precedente comma 8.
   11.    Nei    confronti    del   rappresentante   della   pubblica
amministrazione  nello  svolgimento  del  tentativo  obbligatorio  di
conciliazione  trova  applicazione,  in  materia  di  responsabilita'
amministrativa,  quanto  previsto  dal comma 8 del citato articolo 66
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.