ART. 132 - MODALITA' DI DESIGNAZIONE DELL'ARBITRO
            (art. 3 dell'accordo successivo su arbitrato
       e conciliazione 18-10-2001) (Per il CCNQ del 23-01-01)

   1.  La  richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve
essere  comunicata  all'altra  parte  secondo  le  modalita' previste
dall'art.  3 del CCNQ del 23/1/2001. Entro il termine di 10 giorni la
controparte  deve  a  sua  volta  comunicare, con le stesse modalita'
previste  dall'art.  3 del medesimo CCNQ, se intende o meno accettare
la  proposta.  Se  la  proposta  e'  accettata, entro i successivi 10
giorni  le parti procederanno alla scelta, in accordo tra loro, di un
arbitro  appartenente  alle  categorie previste dall'art. 5, comma 4,
del CCNQ predetto.
   In   caso   di  mancato  accordo,  entro  lo  stesso  termine,  si
procedera',  alla  presenza  delle parti e presso la camera arbitrale
competente,  all'estrazione  a sorte dell'arbitro, scelto nell'ambito
della  lista  arbitrale  regionale prevista dall'art. 5, comma 2, del
CCNQ 23-1-2001.
   Ciascuna  delle  parti puo' decidere di revocare il consenso prima
dell'estrazione  a  sorte degli arbitri, fatto salvo quanto previsto,
in  tema  di  sanzioni  disciplinari,  dall'art. 6, comma 2, del CCNQ
23-1-2001.
   2.  Ciascuna  delle  parti  puo'  rifiutare  l'arbitro sorteggiato
qualora  il medesimo abbia rapporti di parentela o affinita' entro il
quarto   grado  con  l'altra  parte,  o  motivi  non  sindacabili  di
incompatibilita' personale.
   Un  secondo  rifiuto  della  stessa  parte  comporta  la  rinuncia
all'arbitrato,  ferma  restando  la possibilita' di adire l'autorita'
giudiziaria.
   3. L'atto di accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro deve
essere  depositato,  a  cura  delle parti, presso la camera arbitrale
stabile,  costituita  ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del CCNQ del
23/1/2001,   entro   cinque   giorni   dalla   designazione  comunque
effettuata, sotto pena di nullita' del procedimento.
   4.  Le  parti  possono  concordare  che  il procedimento si svolga
presso  la  camera  arbitrale  regionale  oppure,  dandone  immediata
comunicazione  alla  medesima,  presso  l'istituzione  cui appartiene
l'interessato.
   5.  Si  applicano  per  l'arbitrato  le  procedure  previste dagli
articoli 4 e 6 del CCNQ del 23/1/2001.