Art. 71. 
 
  Le bande musicali e le fanfare dei Corpi armati dello Stato e della
Gioventu' italiana del Littorio possono eseguire  in  pubblico  pezzi
musicali o parti  di  opere  in  musica,  senza  pagamento  di  alcun
compenso per diritti di autore, purche' l'esecuzione  sia  effettuata
senza scopo di lucro.