Art. 111.

  Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
  Contro   le  sentenze  e  contro  i  provvedimenti  sulla  liberta'
personale,   pronunciati  dagli  organi  giurisdizionali  ordinari  o
speciali,  e'  sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di
legge.  Si  puo'  derogare  a tale norma soltanto per le sentenze dei
tribunali militari in tempo di guerra.
  Contro  le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti
il  ricorso  in Cassazione e' ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione.