Art. 113.

  Contro gli atti della pubblica amministrazione e' sempre ammessa la
tutela  giurisdizionale  dei  diritti  e  degli  interessi  legittimi
dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
  Tale  tutela  giurisdizionale  non puo' essere esclusa o limitata a
particolari  mezzi  di  impugnazione  o  per determinate categorie di
atti.
  La  legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare
gli  atti  della  pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti
previsti dalla legge stessa.