Art. 82.

  La  legge  regionale o provinciale puo' essere impugnata davanti la
Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente
Statuto o del principio di parita' tra i gruppi linguistici.
  L'impugnazione puo' essere esercitata, dal Governo.
  La  legge  regionale  puo',  altresi',  essere impugnata da uno dei
Consigli   provinciali   della  Regione;  la  legge  provinciale  dal
Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della Regione.