Art. 83.

  Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono
essere   impugnati   dal   Presidente   della  Giunta  regionale,  su
deliberazione  del  Consiglio  regionale, per violazione del presente
Statuto.
  Copia  dell'atto di impugnazione deve essere inviata al Commissario
del Governo.