Art. 102.
                        Personale di soccorso

  Nei  cantieri ove non sia obbligatoria la Istituzione delle squadre
di  salvataggio devono essere prescelti in numero adeguato e, in ogni
caso  complessivamente  non  inferiore  a  nove, lavoratori volontari
idonei ad intervenire in operazioni di soccorso o di salvataggio.
  Negli  stessi  cantieri  devono  essere  tenuti  disponibili almeno
quattro autorespiratori con un numero adeguato di bombole di ossigeno
di ricambio e gli altri mezzi di emergenza necessari.