Art. 99.
                       Squadre di salvataggio

  Nei  cantieri  che  occupano  almeno 150 lavoratori per turno ed in
quelli  in cui, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati,
vi  sia o possa ritenersi probabile la presenza di gas infiammabili o
esplodenti,  deve  essere istituita, per ciascun turno di lavoro, una
squadra di salvataggio.