Art. 66.
                      (Cause dell'aspettativa)

  L'impiegato  puo'  essere  collocato  in  aspettativa  per servizio
militare, per infermita' o per motivi di famiglia.
  Il   collocamento   in   aspettativa,   e'   disposto,  su  domanda
dell'impiegato,  dall'organo  cui tale competenza e' attribuita dagli
ordinamenti  particolari  delle  singole  amministrazioni. Puo' anche
essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermita'; in
tale caso l'impiegato puo' chiedere di usufruire dei congedi prima di
essere collocato in aspettativa.
  Non  puo' in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato collocato
in aspettativa.