Art. 67.
                 (Aspettativa per servizio militare)

  L'impiegato  chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva
o  per  anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento
volontario  e'  collocato in aspettativa per servizio militare, senza
assegni.
  L'impiegato  richiamato  alle armi in tempo di pace e' collocato in
aspettativa  per  il  periodo eccedente i primi due mesi di richiamo;
per  il tempo eccedente tale periodo compete all'impiegato richiamato
lo  stipendio  piu'  favorevole  tra quello civile e quello militare,
oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.
  Il  tempo  trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini
della  progressione  in  carriera,  dell'attribuzione  degli  aumenti
periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.