Art. 68.
   (Aspettativa per infermita' - Equo indennizzo per perdita della
         integrita' fisica dipendente da causa di servizio)

  L'aspettativa  per  infermita'  e' disposta, d'ufficio o a domanda,
quando  sia  accertata,  in  base  al  giudizio  di  un medico scelto
dall'amministrazione,  l'esistenza  di  una  malattia,  che impedisca
temporaneamente la regolare prestazioni del servizio.
  Alle  visite  per  tale  accertamento  assiste un medico di fiducia
dell'impiegato,  se  questi  ne  fa  domanda  e  si  assume  la spesa
relativa.
  L'aspettativa per infermita' ha termine col cessare della causa per
la  quale  fu  disposta; essa non puo' protrarsi per piu' di diciotto
mesi.
  L'amministrazione  puo',  in ogni momento, procedere agli opportuni
accertamenti sanitari.
  Durante  l'aspettativa  l'impiegato ha diritto all'intero stipendio
per  i  primi  dodici  mesi  ed  alla  meta', di esso per il restante
periodo,   conservando  integralmente  gli  assegni  per  carichi  di
famiglia.
  Il  tempo  trascorso in aspettativa per infermita' e' computato per
intero  ai  fini  della  progressione  in carriera, dell'attribuzione
degli  aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza
e previdenza.
  Qualora   l'infermita'   che   e'   motivo   dell'aspettativa   sia
riconosciuta  dipendente  da causa di servizio, permane, inoltre, per
tutto  il  periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti
gli   assegni   escluse  le  indennita'  per  prestazioni  di  lavoro
straordinario.
  Per l'infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono
altresi',  a  carico  dell'amministrazione le spese di cura, comprese
quelle  per  ricoveri  in istituti sanitari e per protesi, nonche' un
equo  indennizzo per la perdita della integrita' fisica eventualmente
subita dall'impiegato.
  Avverso  le  deliberazioni  del Collegio medico e delle Commissioni
mediche ospedaliere, di cui ai regi decreti 5 novembre 1895, n. 603 e
15  aprile  1928,  n. 1029, adottate nei procedimenti di accertamento
della   dipendenza   dell'infermita'   da  causa  di  servizio  e  di
determinazione  dell'equo indennizzo, previsti dal presente articolo,
gli  impiegati  possono esperire le impugnative stabilite dai decreti
sopracitati.