Art. 69.
                (Aspettativa per motivi di famiglia)

  L'impiegato  che  aspira  ad  ottenere  l'aspettativa per motivi di
famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio.
  L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha
facolta', per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di
respingere  la  domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la
durata della aspettativa richiesta.
  L'aspettativa puo' in qualunque momento essere revocata per ragioni
di servizio.
  Il  periodo  di aspettativa non puo' eccedere la durata di un anno.
L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.
  Il  tempo  trascorso  in  aspettativa per motivi di famiglia non e'
computato  ai fini della progressione in carriera, della attribuzione
degli  aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza
e previdenza.
  L'impiegato  che  cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto
di   anzianita'   che   gli  spetta,  dedotto  il  tempo  passato  in
aspettativa.