Art. 70.
                       (Cumulo di aspettative)

  Due  periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli
effetti  della  determinazione  del limite massimo di durata previsto
dall'art.  69,  quando  tra essi non interceda un periodo di servizio
attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di
salute  si  sommano,  agli  effetti  della  determinazione del limite
massimo  di  durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra
essi  non  interceda  un  periodo  di servizio attivo superiore a tre
mesi.
  La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per
infermita'  non  puo'  superare  in  ogni caso due anni e mezzo in un
quinquennio.
  Per  motivi di particolare gravita' il Consiglio di amministrazione
puo'  consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti
dai  commi  precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di
aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.