Art. 71. (Dispensa dal servizio per infermita') Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita' dall'articolo 68 o dall'articolo 70, l'impiegato che risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio e' dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica. Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli articoli 129 e 130.