Art. 71. 
               (Dispensa dal servizio per infermita') 
 
  Scaduto  il  periodo  massimo  previsto   per   l'aspettativa   per
infermita' dall'articolo  68  o  dall'articolo  70,  l'impiegato  che
risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio e' dispensato
ove non sia possibile  utilizzarlo,  su  domanda,  in  altri  compiti
attinenti alla sua qualifica. 
  Si applicano al procedimento di  dispensa  le  norme  di  cui  agli
articoli 129 e 130.