Art. 74.

  Contro i provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni
previste  dalla  presente  legge  e,  in  genere,  l'attuazione delle
disposizioni   della   legge  stessa,  e'  ammesso  ricorso,  in  via
amministrativa, al Comitato speciale di cui all'art. 4.
  Per  il  procedimento  amministrativo e per i ricorsi all'autorita'
giudiziaria,  si  osservano  i  termini  di cui alla legge 5 febbraio
1957, n. 18.