Art. 75.

  Per  le  trasgressioni alle norme contenute nella presente legge si
applicano  le disposizioni dell'art. 23 della legge 4 aprile 1952, n.
218.
  Le  somme  aggiuntive  previste  da  detto  articolo  per i casi di
ritardato  versamento  in  tutto  o  in parte dei contributi non sono
dovute  dalle  aziende  quando,  per  effetto dell'applicazione della
norma  di  cui  al  secondo e terzo comma dell'art. 11 della presente
legge,  le  aziende  stesse  vengono a versare complessivamente somme
d'importo   superiore   a  quelle  risultanti  dall'applicazione  del
predetto art. 23.
  In  caso  di inosservanza delle disposizioni di cui allo art. 14 ed
all'art.  73 della presente legge, concernenti l'obbligo del deposito
dei  contratti  collettivi  presso  il  Fondo,  si  applica l'ammenda
prevista  al  terzo  comma del citato art. 23, nella misura stabilita
dal Comitato speciale di cui all'art. 4.
  Nelle  contravvenzioni  alle  disposizioni della presente legge, si
applicano  le  norme  di  cui  agli  articoli 41 e 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.
  I  proventi  delle  pene  pecuniarie  sono  devoluti  allo Istituto
nazionale della previdenza sociale, che li accredita al Fondo.