Art. 76.

  Per  quanto  non  contemplato  dalla  presente  legge, si intendono
richiamate,  se non sono in contrasto con le disposizioni della legge
stessa,  le  norme  del  regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
convertito  con  modificazioni  nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e
successive modificazioni.
  In particolare si intendono richiamate:
    a)  le  norme  contenute  negli  articoli 81 e seguenti del regio
decreto-legge  4  ottobre 1935, n. 1827, per la prevenzione e la cura
della invalidita';
    b)  le  norme  concernenti  i  benefici  e  le  esenzioni fiscali
previste   dal  regio  decreto-legge  4  ottobre  1935,  n.  1827,  e
successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle riguardanti
le  tasse  di  bollo  e  di  registro, le spese e le tasse giudiziali
previste  negli  articoli  109  e 122 del citato regio decreto-legge;
nonche',  per le prestazioni, le norme contenute negli articoli 124 e
seguenti dello stesso regio decreto-legge;
    c)  le  norme  riguardanti  la  prescrizione  delle  prestazioni,
escluse quelle concernenti la prescrizione dei contributi;
    d)   la   norma   contenuta   nell'art.   128  del  citato  regio
decreto-legge.
  I  crediti  per  contributi,  per  interessi,  per  sanzioni civili
derivanti   da   omissioni   contributive,   e  i  crediti  derivanti
dall'azione  di  rivalsa,  nonche' quelli per le spese relative, sono
muniti del privilegio stabilito nell'art. 2753 del Codice civile.