Art. 77.

  La  riduzione  prevista  dall'art. 12 della legge 4 aprile 1952, n.
218,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, si applica alla
intera pensione complessiva liquidata, ai sensi della presente legge,
qualora  il  titolare  si  rioccupi  alle  dipendenze  di azienda non
esattoriale.