Art. 78. 
 
  Il Fondo adeguamento pensioni, istituito con la legge  2  settembre
1951, n. 1101, e' soppresso a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  E' altresi' soppresso il Fondo d'integrazione di cui allo  art.  35
del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937,  n.  1021,
modificato con l'art. 9 del decreto del Presidente  della  Repubblica
1° luglio 1918, n. 1460. 
  Il Fondo disciplinato dalla presente legge subentra nelle attivita'
e nelle passivita' dei Fondi soppressi.