Art. 78. Il Fondo adeguamento pensioni, istituito con la legge 2 settembre 1951, n. 1101, e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. E' altresi' soppresso il Fondo d'integrazione di cui allo art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, modificato con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1918, n. 1460. Il Fondo disciplinato dalla presente legge subentra nelle attivita' e nelle passivita' dei Fondi soppressi.