Art. 79. Sono abrogati il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 304, il decreto luogotenenziale 25 marzo 1946, n. 368, il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1948, n. 1460, la legge 2 settembre 1951, n. 1101, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.