Art. 79. 
 
  Sono abrogati il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021,  il  decreto
legislativo  luogotenenziale  23  marzo  1946,  n.  304,  il  decreto
luogotenenziale 25 marzo 1946, n.  368,  il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° luglio 1948, n. 1460, la legge 2 settembre  1951,
n. 1101, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.