Art. 80. 
 
  Il  Fondo  provvede  a  versare,  per  i  propri   iscritti,   alla
assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e
i   superstiti   i   contributi   base   necessari    per    coprire,
nell'assicurazione  stessa,  il  periodo  di  iscrizione   al   Fondo
anteriore  al  1°  gennaio  1956.  Tali  contributi  sono  maggiorati
dell'interesse al saggio del 4,50 per cento in ragione di anno. 
  Per gli iscritti che, alla data predetta, hanno gia' conseguito una
pensione a  carico  del  Fondo,  questo  accredita  all'assicurazione
generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti
il capitale di copertura  della  pensione  dovuta  dall'assicurazione
medesima,  in  relazione  al  periodo  di  contribuzione  al   Fondo;
l'assicurazione predetta provvede ad accreditare al Fondo la pensione
corrispondente,  adeguata  ai  sensi  delle   disposizioni   relative
all'assicurazione stessa.