Art. 81. 
 
  Le prestazioni di capitali di cui  all'art.  41  vengono  liquidate
agli iscritti che cessano dal servizio  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge.  Uguale  decorrenza  hanno  i
contributi pertinenti alle prestazioni stesse. 
  Le polizze  di  assicurazione  mista  sulla  vita  in  essere  alla
predetta data ai sensi dell'art. 12, punto 2)  del  regio  decreto  3
maggio 1950, n. 1021, sono risolte con effetto da tale data e la loro
riserva  matematica   integrata   con   le   maggiorazioni   concesse
dall'Istituto nazionale  delle  assicurazioni  ai  propri  assicurati
nell'anno 1956, viene destinata alla capitalizzazione finanziaria per
le prestazioni di capitale commisurate alla indennita' di anzianita'. 
  Uguale destinazione viene data: 
    all'importo residuo, alla data di  pubblicazione  della  presente
legge, del fondo di integrazione istituito con decreto  Presidenziale
1° luglio 1948, n. 1460; 
    ai capitali costituiti con la parte dei  contributi  versati  dal
personale gia' iscritto al Fondo a norma dello art. 3 del regolamento
approvato con regio decreto 23 giugno 1923, n. 152, nonche' da quello
assunto  in  servizio  posteriormente  all'entrata  in   vigore   del
regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n.  1021,  che
alla data di assunzione aveva un'eta' superiore ai 50 anni, destinati
a capitalizzazione finanziaria  ai  sensi  della  lettera  b),  comma
secondo, dell'art. 23 di quest'ultimo regolamento; 
    ai capitali costituiti  con  parte  dei  contributi  versati  dal
personale gia' scritto al Fondo a norma del regolamento approvato con
regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528, che all'entrata in vigore  del
regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, aveva
eta' superiore a 50 anni, ai sensi di quanto previsto dallo  art.  24
di questo ultimo decreto.