Art. 81. Le prestazioni di capitali di cui all'art. 41 vengono liquidate agli iscritti che cessano dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Uguale decorrenza hanno i contributi pertinenti alle prestazioni stesse. Le polizze di assicurazione mista sulla vita in essere alla predetta data ai sensi dell'art. 12, punto 2) del regio decreto 3 maggio 1950, n. 1021, sono risolte con effetto da tale data e la loro riserva matematica integrata con le maggiorazioni concesse dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai propri assicurati nell'anno 1956, viene destinata alla capitalizzazione finanziaria per le prestazioni di capitale commisurate alla indennita' di anzianita'. Uguale destinazione viene data: all'importo residuo, alla data di pubblicazione della presente legge, del fondo di integrazione istituito con decreto Presidenziale 1° luglio 1948, n. 1460; ai capitali costituiti con la parte dei contributi versati dal personale gia' iscritto al Fondo a norma dello art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 23 giugno 1923, n. 152, nonche' da quello assunto in servizio posteriormente all'entrata in vigore del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, che alla data di assunzione aveva un'eta' superiore ai 50 anni, destinati a capitalizzazione finanziaria ai sensi della lettera b), comma secondo, dell'art. 23 di quest'ultimo regolamento; ai capitali costituiti con parte dei contributi versati dal personale gia' scritto al Fondo a norma del regolamento approvato con regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528, che all'entrata in vigore del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, aveva eta' superiore a 50 anni, ai sensi di quanto previsto dallo art. 24 di questo ultimo decreto.