Art. 82.

  Il  Comitato  speciale di cui all'art. 1 del regio decreto 3 maggio
1937,  n. 1021, rimane in carica fino a quando non verra' nominato il
nuovo  Comitato  speciale  secondo  le  norme di cui all'art. 4 della
presente  legge  e,  in  ogni  caso,  non oltre un anno dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.