Art. 83. Agli effetti delle prestazioni di pensione e dei relativi contributi la presente legge ha decorrenza dal 1° gennaio 1956. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le esattorie e ricevitorie delle imposte dirette provvederanno al versamento, in unica soluzione, delle somme a conguaglio dei contributi per le pensioni, dovuti al Fondo dal 1° gennaio 1956.