Art. 34. 
 
  La rappresentazione dei lavori sui piani deve essere fatta a  mezzo
di  proiezioni  orizzontali  quotate  e  di  proiezioni   e   sezioni
verticali. 
  Le proiezioni orizzontali debbono avere una quadratura, con lati di
10 cm, uno dei quali deve essere orientato al nord astronomico. 
  Sui piani debbono essere rappresentati i pozzi le discenderie e  in
generale tutte le vie sotterranee, i lavori di coltivazione in  corso
e le aree gia' coltivate, le perforazioni con le relative quote. 
  Inoltre debbono essere indicati: 
    a) l'andamento del giacimento e la natura dei terreni  nei  quali
sono eseguiti i lavori; 
    b) l'ubicazione dei depositi interni di esplosivi, di  locomotive
e di combustibili liquidi; 
    c) i circuiti di ventilazione con la direzione e la portata delle
correnti principali e derivate, la  posizione  dei  ventilatori  e  i
dispositivi per la distribuzione e la  regolazione  dell'aria  e  gli
eventuali sbarramenti di isolamento; 
    d)  il  tracciato  della   rete   principale   di   distribuzione
dell'energia elettrica, l'ubicazione delle cabine di trasformazione e
quella degli impianti fissi piu' importanti; 
    e) le opere contro gli incendi e le venute d'acqua, la  posizione
degli  impianti  di  estrazione,  degli  impianti   di   eduzione   e
distribuzione dell'acqua e  di  compressione  dell'aria,  nonche'  le
relative condotte; 
    f) i depositi in sotterraneo di attrezzature di sicurezza,  oltre
che di indumenti e mezzi di protezione; 
    g) le costruzioni a giorno sovrastanti ai lavori  o  prossime  ai
medesimi, le vie esistenti alla superficie e i corsi d'acqua, nonche'
i limiti della miniera o della proprieta' della cava. 
  Gli elementi di cui all'elencazione precedente sono riportati,  ove
necessario, in copie del piano topografico generale.