Art. 34. La rappresentazione dei lavori sui piani deve essere fatta a mezzo di proiezioni orizzontali quotate e di proiezioni e sezioni verticali. Le proiezioni orizzontali debbono avere una quadratura, con lati di 10 cm, uno dei quali deve essere orientato al nord astronomico. Sui piani debbono essere rappresentati i pozzi le discenderie e in generale tutte le vie sotterranee, i lavori di coltivazione in corso e le aree gia' coltivate, le perforazioni con le relative quote. Inoltre debbono essere indicati: a) l'andamento del giacimento e la natura dei terreni nei quali sono eseguiti i lavori; b) l'ubicazione dei depositi interni di esplosivi, di locomotive e di combustibili liquidi; c) i circuiti di ventilazione con la direzione e la portata delle correnti principali e derivate, la posizione dei ventilatori e i dispositivi per la distribuzione e la regolazione dell'aria e gli eventuali sbarramenti di isolamento; d) il tracciato della rete principale di distribuzione dell'energia elettrica, l'ubicazione delle cabine di trasformazione e quella degli impianti fissi piu' importanti; e) le opere contro gli incendi e le venute d'acqua, la posizione degli impianti di estrazione, degli impianti di eduzione e distribuzione dell'acqua e di compressione dell'aria, nonche' le relative condotte; f) i depositi in sotterraneo di attrezzature di sicurezza, oltre che di indumenti e mezzi di protezione; g) le costruzioni a giorno sovrastanti ai lavori o prossime ai medesimi, le vie esistenti alla superficie e i corsi d'acqua, nonche' i limiti della miniera o della proprieta' della cava. Gli elementi di cui all'elencazione precedente sono riportati, ove necessario, in copie del piano topografico generale.