Art. 36. 
 
  I piani sono  conservati  in  luogo  della  miniera  o  della  cava
accessibile in ogni tempo e, a richiesta, sono esibiti ai  funzionari
del Corpo delle miniere. Altro esemplare completo  di  riserva  degli
stessi piani e conservato in diverso sito della miniera o della  cava
e deve essere prontamente reperibile. 
  Sui  piani  medesimi  gli  avanzamenti  sono  tenuti  al   corrente
mensilmente. Sono altresi' indicate le vie sotterranee abbandonate, i
cantieri  incendiati  nonche'  le  opere  eseguite  per  regolare  la
ventilazione e per assicurare  la  protezione  dalle  acque  o  dagli
incendi.