Art. 36. I piani sono conservati in luogo della miniera o della cava accessibile in ogni tempo e, a richiesta, sono esibiti ai funzionari del Corpo delle miniere. Altro esemplare completo di riserva degli stessi piani e conservato in diverso sito della miniera o della cava e deve essere prontamente reperibile. Sui piani medesimi gli avanzamenti sono tenuti al corrente mensilmente. Sono altresi' indicate le vie sotterranee abbandonate, i cantieri incendiati nonche' le opere eseguite per regolare la ventilazione e per assicurare la protezione dalle acque o dagli incendi.