Art. 37. 
 
  Entro il mese di marzo di ogni anno,  e'  consegnata  al  Distretto
minerario una copia dei  piani  topografici  aggiornati  fino  al  31
dicembre precedente con la firma del direttore e del topografo e puo'
essere ritirata la copia  depositata  l'anno  precedente,  purche'  i
lavori rappresentati in questa siano riprodotti, nel nuovo piano. 
  In  caso  di  nuovo  esercizio  la  copia  dei  piani  deve  essere
consegnata al Distretto minerario  entro  sei  mesi  dall'inizio  dei
lavori.