Art. 37. Entro il mese di marzo di ogni anno, e' consegnata al Distretto minerario una copia dei piani topografici aggiornati fino al 31 dicembre precedente con la firma del direttore e del topografo e puo' essere ritirata la copia depositata l'anno precedente, purche' i lavori rappresentati in questa siano riprodotti, nel nuovo piano. In caso di nuovo esercizio la copia dei piani deve essere consegnata al Distretto minerario entro sei mesi dall'inizio dei lavori.